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Statuto AMD
TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI
TITOLO II - SOCI
TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
TITOLO IV - ASSEMBLEA
TITOLO V - CONSIGLIO DIRETTIVO
TITOLO VI - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
TITOLO VII - SEGRETARIO
TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI
TITOLO IX - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
TITOLO X - SEZIONI REGIONALI
TITOLO XI - PATRIMONIO E BILANCIO
TITOLO XII - SCIOGLIMENTO E MODIFICHE
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI
Art. 1
Denominazione
E' costituita l'Associazione Medici Diabetologi (AMD) fondata il 13 luglio 1974
con la denominazione di Associazione dei Medici Diabetologi dei centri ospedalieri,
territoriali e universitari.
Art.2
Sede
L'Associazione ha attualmente sede legale a Roma, Viale delle Milizie, n° 96.
Art. 3
Scopi
L'associazione ha rilevanza nazionale. L'associazione, non ha finalità di lucro
né sindacali, ed i suoi scopi, che potranno essere raggiunti operando
direttamente anche al di fuori del territorio dello Stato Italiano e/o con accordi
con enti con finalità e/o aree di competenza similari all'associazione, anche se
aventi sede in tutto il territorio comunitario e/o extracomunitario, sono:
a) svolgere la ricerca di base, clinica, sanitaria, translazionale, di economia
sanitaria e di governo clinico, volte alla prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche;
b) promuovere ricerche, studi, contributi e/o la diffusione di strutture
idonee per la ricerca, prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e
delle malattie metaboliche in tutto il territorio nazionale e/o comunitario
e/o extracomunitario.
c) promuovere la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento del
personale sanitario operante nelle suddette strutture e svolgere, anche
attraverso congressi, corsi, pubblicazioni editoriali, attività di formazione
nel campo della diabetologia e delle malattie metaboliche di tutti gli
operatori del sistema sanitario, anche allo scopo di attuare quanto
previsto dai programmi di educazione continua in medicina (ECM)
(attività formativa ECM permanente);
d) adoperarsi per l'autonomia della diabetologia e delle malattie
metaboliche in campo assistenziale, oltre che didattico e scientifico;
e) incentivare la ricerca nel campo della epidemiologia, della clinica, della
gestione e della terapia del diabete mellito e delle malattie metaboliche
anche attraverso l'assegnazione o il concorso all'assegnazione in
collaborazione con altri Organismi pubblici e/o privati di borse di studio
o altre modalità individuate dal consiglio direttivo;
f) collaborare con altre istituzioni nazionali ed internazionali che hanno
comuni interessi e finalità in campo sociale, assistenziale e di ricerca;
g) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il
raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, ivi compresa
l'organizzazione di convegni, congressi e seminari di studio;
h) divulgare e/o promuovere, attraverso strumenti cartacei e/o telematici
e/o audiovisivi, la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e/o dei
risultati della ricerca scientifica raggiunti nel campo della prevenzione,
diagnosi e cura del diabete mellito e delle malattie metaboliche;
i) l'Associazione potrà operare come promotore di sperimentazioni di
farmaci ai sensi del D.Lgs. n. 211/2003 e ss.mm.ii e del D.M. 15/07/1997
e 17/12/2004 oppure assumere parte delle competenze in tema di
sperimentazione clinica di un diverso e terzo promotore/sponsor
(stesura dei protocolli clinici, selezione e formazione dei centri e degli
sperimentatori, selezione e utilizzazione di data manager clinici,
elaborazione dei report, preparazione della documentazione da
sottoporre all'autorità regolatoria) in qualità di organizzazione di ricerca
a contratto (CRO) ai sensi del D.M. 31/03/2008 e ss.mm.ii;
j) l'Associazione potrà stipulare contratti con Enti pubblici e privati, come
le Aziende Farmaceutiche, per l'avvio, la gestione e/o lo svolgimento di
studi clinici nell’ambito del diabete, delle malattie metaboliche e delle
patologie correlate;
k) l'Associazione potrà assumere partecipazioni e/o cointeressenze, in altre
società, anche commerciali, enti, organismi con finalità, anche
indirettamente, analoghe alla propria al fine di perseguire gli scopi
istituzionali.
A tale scopo, l'Associazione si può avvalere di organi tecnici in ambito di
formazione, ricerca e comunicazione, che vengono istituiti dal consiglio
direttivo nazionale ed operano secondo un regolamento emanato dallo stesso
direttivo.
L'Associazione potrà prestare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo
di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere
sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo,
delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
TITOLO II
SOCI
Art. 4
Soci
L'Associazione è costituita da soci ordinari, onorari e sostenitori.
Per essere soci ordinari questi devono possedere la documentazione di attività
impegnate per la diagnosi, . la cura e la prevenzione del diabete mellito e delle
malattie metaboliche e/o il possesso della specializzazione in Diabetologia e
Malattie del Ricambio o in Endocrinologia e Malattie del Ricambio.
I soci ordinari, purché nel possesso dei suddetti requisiti devono essere
ammessi all'Associazione senza che possa essere eccepita alcuna limitazione
geografica e/o personale. Il socio ordinario è tenuto a pagare la quota
associativa stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea.
I soci onorari vengono nominati, su proposta di un socio ordinario, per
approvazione unanime del consiglio direttivo tra le personalità del mondo
scientifico, clinico, politico/ e sociale che si siano particolarmente distinte
nell'ansi delle finalità dell'associazione. Essi non sono tenuti al versamento
della quota associativa.
I soci sostenitori sono costituiti da persone fisiche, enti, industrie che intendano
partecipare al funzionamento dell'associazione dal punto di vista finanziario.
Art. 5
Decadenza
La qualità di socio non è trasmissibile, cessa dall' associazione il socio che:
a) eserciti il diritto di recesso. La domanda di recesso deve
essere comunicata per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso se presentata almeno tre mesi prima;
b) ometta di pagare la quota annua per due anni consecutivi;
c) venga escluso quando ricorrono gravi motivi e l'esclusione stessa venga
deliberata dall'Assemblea.
Avverso il provvedimento di esclusione, il socio, entro dieci giorni dalla
comunicazione, può presentare ricorso scritto al collegio dei probiviri che
deciderà entro trenta giorni secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente
statuto.
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TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 6
Organi
Organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente, il vice presidente,
d) il collegio dei revisori;
e) il collegio dei probiviri;
f) le sezioni regionali.
Tutte le cariche, se ricoperte da soci, sono svolte assolutamente gratuitamente,
pertanto nessun compenso, a qualsiasi titolo, potrà essere corrisposto.
Tutti coloro i quali ricoprono una carica all'interno degli organi dell'Associazione
AMD devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e contribuire
al perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione con competenza, esperienza
e professionalità.
TITOLO IV
ASSEMBLEA
Art. 7
Assemblea
L'assemblea generale è composta dai soci ordinari e onorari; ogni socio ha
diritto ad un voto. Essa è convocata in seduta ordinaria una volta ogni due anni.
Può venire altresì convocata in seduta straordinaria allorché il consiglio
direttivo lo reputi necessario, oppure a seguito di esplicita richiesta scritta di
almeno un decimo degli associati. L'invito per la convocazione viene
comunicato a ciascun membro dell'associazione, almeno venti giorni prima
della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno nonché il luogo e l'ora di
convocazione. Nel medesimo avviso -può essere fissata la seconda convocazione che
può aver luogo anche un'ora dopo la prima.
L'Assemblea, può svolgersi anche con interventi dislocati in luoghi diversi, tra
loro collegati con apparecchiature che permettano contestualmente sia il
collegamento audio sia il collegamento video, oppure il solo collegamento
audio, ove cio' sia stato precisato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea in
videoconferenza oppure in audio/teleconferenza potrà ritenersi valida a
condizione che, durante lo svolgimento della stessa, siano rispettati il metodo
collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, ed in
particolare che:
- tutti i partecipanti possano essere correttamente identificati dal Presidente
dell'Assemblea, dal soggetto verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare il regolare
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione ed intervenire in tempo
reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere
o visionare documenti;
- sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione;
- il soggetto verbalizzante sia posto in condizione di percepire adeguatamente
gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione e di tutto quanto sopra sia
pertanto dato atto nel relativo verbale.
Verificandosi i suddetti presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo
in cui si trova il Presidente dell’Assemblea e dove deve pure trovarsi il
Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo
libro. Qualora, nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, non fosse
tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi videocollegati,
l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei
luoghi videocollegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente
dell'Assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al
momento della sospensione. In caso di contestazione, la videoregistrazione
della videoconferenza potrà essere utilizzata, dal Presidente dell'Assemblea e
dal Segretario, quale prova della presenza dei soci e dell'andamento della
riunione e delle deliberazioni.
Art. 8
Quorum costitutivi
Le assemblee generali sono valide in prima convocazione se presenti oltre la metà
dei soci ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Non sono
ammesse le deleghe.
Art. 9
Competenze
Compiti dell'assemblea sono:
a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
b) eleggere i soci membri del consiglio direttivo;
c) eleggere i revisori dei conti;
d) deliberare l'ammontare della quota associativa, su proposta del consiglio
direttivo;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento
dell'associazione;
f) approvare le eventuali altre proposte avanzate dal consiglio direttivo;
g) ratificare le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo per motivi di
comprovata urgenza su questioni spettanti all'assemblea;
h) discutere e deliberare relativamente ad ogni argomento ad essa
demandato dal consiglio direttivo o dalla legge.
TITOLO V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 10
Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea generale dei soci
democraticamente. Alle operazioni di elezione sovraintendono un presidente
di seggio e due soci scrutatori nominati dall'assemblea. Essi, controllata la
posizione di ciascun membro presente, distribuiscono le schede e le raccolgono
nell'urna. Possono partecipare al voto solamente i soci in regola con il
pagamento delle quote annuali. Ogni elettore può esprimere un numero di
preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere.
Art. 11
Composizione
Il consiglio direttivo è composto da 11 (undici) membri, ivi compresi il
presidente ed il vice presidente.
Coloro i quali vengano eletti nel Consiglio Direttivo non possono ricoprire
nessun'altra carica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente
Statuto.
Alle sue riunioni partecipa, altresì il segretario, senza diritto di voto se non
appartenente al consiglio direttivo. Allo stesso titolo vi partecipa il coordinatore
della consulta dei presidenti regionali, previsto dal successivo articolo 22.
Art. 12
Poteri
Il consiglio direttivo ha i seguenti poteri:
a) delibera sull'attività ordinaria e sull'amministrazione dell' associazione;
b) approva, previa verifica da parte dei revisori, il bilancio dell'associazione
con i relativi allegati;
c) elabora i programmi di lavoro in conformità alle linee direttive fissate
dall'assemblea;
d) propone all'assemblea la quota associativa annua;
e) propone all'assemblea le eventuali modifiche di statuto;
f) delibera, in caso di comprovata urgenza, su questioni di competenza
dell'assemblea, sottoponendo le proprie decisioni alla ratifica di
quest'ultima alla prima convocazione;
g) può delegare specifici poteri al presidente o ad uno più dei suoi membri o
può conferire mandati e procure anche a soci per il compimento di singoli
atti o categorie di atti;
h) elegge ogni due anni al suo interno il vice presidente dell'associazione;
i) vigila sull'attività degli altri organi, ivi comprese le sezioni regionali.
j) valuta la idoneità dei titoli per essere ammessi a far parte
dell'associazione.
Art. 13
Adunanze
Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente o su iniziativa scritta di
almeno sei consiglieri.
Viene redatto avviso contenente l'ordine del giorno ed il luogo dell'adunanza,
che viene spedito anche per via telematica, attraverso l'utilizzo di tecniche
idonee a comprovare l'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data
fissata. Il predetto termine di otto giorni è ridotto a tre in caso di urgenza. Le
deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se sono presenti almeno la metà
dei suoi componenti e devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 14
Sostituzione
Se nel corso del mandato vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più
consiglieri gli stessi vengono sostituiti con il primo dei non eletti ovvero i primi
dei non eletti nella seduta che ha provveduto ad eleggere il consiglio direttivo in
carica.
I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del
consigliere sostituito.
Nel caso in cui i votati e non eletti di cui al precedente comma non siano in
numero sufficiente a reintegrare pienamente il Consiglio, lo stesso continua ad
operare pienamente e legittimamente fino alla naturale scadenza a condizione
che siano in carica almeno i due terzi dei componenti.
Qualora non restino in carica almeno due terzi dei componenti, il presidente
provvede allo scioglimento del consiglio stesso ed all'immediata convocazione
di un'assemblea per l'elezione di un nuovo consiglio.
Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo provvede agli atti di ordinaria
amministrazione il Collegio dei Revisori.
Art. 15
Durata
Il consigliere dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile.
TITOLO VI
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Art. 16
Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la rappresenta di
fronte alle autorità ed ai terzi. Convoca e presiede l'assemblea generale ed il
consiglio direttivo e, almeno annualmente, una riunione congiunta del consiglio
direttivo con i presidenti regionali. Dirige e coordina tutte le attività associative,
vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio direttivo, relaziona al consiglio
direttivo sull'attività svolta.
In casi di impedimento o assenza è sostituito dal vice presidente.
Art. 17
Durata
La durata delle cariche di presidente e di vice presidente è prevista in 2 (due)
anni. Alla scadenza del mandato del presidente, ovvero in caso di cessazione
per qualsiasi causa, subentra quale presidente il vicepresidente uscente.
Art. 18
Vice Presidente
Il consiglio direttivo in occasione della prima riunione valida subito dopo
l'assemblea ordinaria, elegge nell'ambito dei consiglieri di nuova nomina il
vicepresidente, che subentrerà al presidente in carica nel biennio successivo.
TITOLO VII
SEGRETARIO
Art. 19
Segretario
Il segretario ha il compito della verbalizzazione, della tenuta dei registri, dei
collegamenti fra i vari organi dell'associazione, delle comunicazioni, delle
pubblicazioni e della esecuzione delle disposizioni del consiglio direttivo. Viene
proposto dal presidente ed eletto dal consiglio direttivo tra i soci anche esterni al
consiglio e partecipa alle riunioni consiliari senza diritto di voto, qualora non ne
faccia parte.
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 20
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da due soci eletti dall'assemblea ogni
quattro anni e da un componente iscritto all'albo dei revisori contabili, che lo
presiede, individuato dai due soci revisori eletti. I revisori dei conti curano il
controllo delle spese, sorvegliando la gestione amministrativa dell'associazione,
esaminano il bilancio, redigono apposita relazione e presenziano alla seduta del
consiglio direttivo che deve approvarlo, riferendo su tutto quanto sopra all'assemblea
generale.
Il collegio dei revisori si raduna almeno una volta all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui il consiglio direttivo deve provvedere
all'approvazione del bilancio.
TITOLO IX
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 21
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è costituito dai soci che hanno ricoperto la carica di
presidente nazionale dell'AMD negli ultimi cinque mandati presidenziali edè presieduto e convocato dal componente più anziano.
Il numero massimo di componenti del Collegio è fissato in 5: a tal fine,
all'ingresso tra i componenti del socio che ha ricoperto l'ultima carica di
presidente nazionale deve corrispondere contestualmente la cessazione dalla
carica di probiviro del socio che è stato eletto presidente nazionale nel mandato
più risalente.
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra
essi e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali, entro
giorni trenta dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza
formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.
TITOLO X
SEZIONI REGIONALI
Art. 22
Sezioni regionali
Su richiesta di due terzi dei soci residenti o là dove si dimostri necessario, può essere
costituita dal consiglio direttivo nazionale una nuova sezione periferica.
L'ambito territoriale è la Regione o, ove opportuno, più Regioni contigue.
L'assemblea dei soci di tali sezioni è formata dai soci residenti ed opererà in armonia
con quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del presente statuto.
In sede di costituzione della sezione periferica l'assemblea provvederà ad eleggere
un consiglio direttivo regionale composto da cinque o sette consiglieri e
quest'ultimo organo provvederà, a sua volta, ad eleggere un presidente, un vice
presidente ed un segretario.
Per i mandati successivi al primo il consiglio direttivo regionale provvederà a
nominare unicamente il vice presidente in conformità a quanto disposto dagli artt.
13 e 19 del presente statuto.
Le modalità elettive, le funzioni e la durata di tali cariche devono rispettare
quelle previste per gli equivalenti organismi nazionali del presente statuto.
In ogni caso, il rinnovo delle cariche regionali deve avvenire entro i due mesi
precedenti o successivi la data dell'Assemblea convocata per il rinnovo del
Consiglio Direttivo Nazionale.
Le sezioni regionali non hanno autonomia finanziaria.
Allo scopo di favorire la collaborazione tra le diverse sezioni regionali e tra queste e
il consiglio direttivo nazionale, è istituita la consulta dei presidenti regionali. Essaè formata da tutti i presidenti regionali. Il coordinatore dura in carica due anni e viene
eletto da e tra i Presidenti Regionali in carica per il successivo biennio.
La consulta si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno ed elabora proposte finalizzate
alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'AMD, che vengono sottoposte alla
valutazione e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Le sezioni regionali e la
consulta operano secondo un regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO XI
PATRIMONIO E BILANCIO
Art. 23
Patrimonio
Il patrimonio dell'associazione è formato da
a) quote associative annue;
b) eventuale ricavo delle manifestazioni e delle attività;
c) eventuali contributi, sovvenzioni e donazioni da parte di enti pubblici e
privati e di persone fisiche.
Art. 24
Bilancio
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno. Il bilancio è composto dai seguenti documenti:
- stato patrimoniale;
- rendiconto della gestione;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione.
Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere il Progetto di bilancio e trasmetterlo al
Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della data della riunione del
Consiglio convocato per l'approvazione.
Quindici giorni prima della data di approvazione, il Progetto di bilancio deve
restare depositato presso la sede dell'Associazione unitamente alla relazione del
Collegio dei Revisori affinché i soci ne possano prendere visione.
Il Consiglio Direttivo deve approvare entro il 30 settembre di ogni anno il
bilancio relativo al precedente esercizio, in un'apposita seduta cui presenzia
anche il Collegio dei revisori.
TITOLO XII
SCIOGLIMENTO E MODIFICHE
Art. 25
Scioglimento
In caso di scioglimento dell'associazione, il consiglio direttivo ne assume la
liquidazione, provvedendo a soddisfare le passività esistenti nei limiti della
disponibilità di cassa. In caso di attività si obbliga a devolvere il patrimonio ad
altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui al-3 comma 190 legge 23/12/1996 n. 662 e salvo
diversa azione imposta dalla legge.
Art. 26
Modifiche
Modifiche al presente statuto possono essere discusse ed eventualmente
approvate dall'assemblea a maggioranza assoluta dei soci quando vengono
presentate dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.
In ogni caso l'associazione si vincola al rispetto delle seguenti clausole:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli
associati o partecipanti il diritto di veto per l'approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
c) obbligo di redigere e approvare annualmente il bilancio;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio di voto singolo di
cui all'art. 2538 comma 2 cod. civ., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o
partecipanti.
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