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STATUTO
FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
In sigla “Fond.AMD – Onlus”
Articolo 1.
Come da atto di Costituzione di Fondazione in data odierna a rogito 'Notaio Flavia col angelo di Roma repertorio n. 12218 raccolta n. 2445 su iniziativa dell’ Associazione Medici
Diabetologi (AMD) con sede in Roma risulta costituita la Fondazione per la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche, denominata:
"Fondazione dell'Associazione Medici Diabetologi - Organizzazione non lucrativa
di Utilità Sociale", in sigla "Fond. AMD - ONLUS" attualmente con sede legale in Roma - Viale delle Milizie, 96.
Articolo 2.
La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità solidaristiche attraverso:
- La prevenzione, diagnosi e cura delle patologie del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche;
- La promozione della ricerca scientifica di particolare interesse sociale del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche;
- La promozione della ricerca scientifica clinica e di base nell'ambito del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche;
- La formazione degli operatori sanitari per accrescerne la professionalità al fine di migliorare la qualità della cura e della vita della persona con diabete mellito o altre malattie metaboliche e loro complicanze.
In particolare la Fondazione curerà, sia direttamente che attraverso terzi qualificati, anche
allo scopo di contenere e razionalizzare la spesa pubblica sanitaria, lo svolgimento di iniziative volte a:
- raccogliere fondi per la suddetta ricerca
- disegnare ed attuare programmi di ricerca in tema di epidemiologia, prevenzione,
- clinica, terapia, economia sanitaria, problematiche sociali, modelli gestionali e quanto
- altro venga considerato rilevante nell'ambito del diabete mellito e delle altre malattie metaboliche
- disegnare ed attuare programmi di ricerca di base.
- diffondere i risultati di tali programmi attraverso iniziative convegnistiche, editoriali e divulgative, sia in ambito socio-sanitario che nella popolazione generale
- attuare, in collaborazione con gli organi a ciò preposti dall'Associazione fondatrice e dalle altre associazioni dell'area, programmi di formazione professionale delle categorie sanitarie interessate.
- finanziare premi, borse di studio e programmi di ricerca finalizzati agli scopi di cui sopra.
A tale scopo la Fondazione dovrà dotarsi di idonee strutture operative e dovrà disporre di risorse professionali e forme di finanziamento per svolgere l'attività diretta secondo progetti di ricerca da elaborare in coerenza con quanto stabilito dal presente articolo (D.P.R n. 135 del 20 marzo 2003).
Per il raggiungimento degli obiettivi, la Fondazione potrà stipulare contratti con Enti pubblici e privati, come le Aziende Farmaceutiche, per lo svolgimento di studi clinici nell’ambito del diabete e delle malattie cardiovascolari e metaboliche.
La Fondazione potrà collaborare con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere nello svolgimento delle ricerche cliniche.
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle enunciate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e collegate.
Articolo 3.
Gli organi della Fondazione sono:
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori
- il Segretario
- il Tesoriere.
Articolo 4.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri oltre il Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da:
- un consigliere nazionale in carica dell'Associazione AMD, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione AMD;
- un consigliere scelto tra gli ex-consiglieri nazionali dell’Associazione AMD, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione AMD;
- un consigliere scelto tra gli ex presidenti dell’Associazione AMD, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione AMD;
- due consiglieri nominati dalla Consulta dei Presidenti Regionali dell’Associazione AMD tra i Presidenti Regionali stessi;
- un consigliere nominato dal Centro studi e ricerche dell’AMD tra i propri componenti.
Il Presidente del C.d.A. della Fondazione AMD è nominato dal Presidente dell'Associazione AMD su indicazione dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’AMD che lo sceglie tra i soci dell’Associazione AMD.
Il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio Direttivo dell'Associazione AMD assumono le medesime funzioni anche nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la durata del loro mandato, e partecipano alle sedute senza diritto di voto.
La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione avviene ogni due anni in occasione della seconda riunione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione (e comunque entro 60 gg dalla nomina di questo) .
I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione durano in carica due anni, con incarico rinnovabile una sola volta.
Il Presidente dura in carica due anni, con incarico rinnovabile una sola volta.
Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. In sua assenza le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 5.
Il C.d.A. della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, in particolare, di tutti i poteri necessari per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.
Il C.d.A. provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d) comma 1, art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Spetta al C.d.A., tra l'altro:
- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione
- redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale
- nominare il collegio dei revisori.
Il Consiglio è convocato:
- su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione della discussione del bilancio preventivo e consuntivo;
- su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri.
La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax o posta elettronica.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.
Le sedute del C.d.A. sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Ogni modifica dello Statuto della Fondazione potrà avvenire con delibera approvata con il
voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
I verbali delle deliberazioni del C.d.A. devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 6.
Il Presidente, ovvero il membro più anziano di età del C.d.A. in caso di sua assenza o impedimento, danno esecuzione alle delibere del Consiglio, vigilano e controllano l'esecuzione dei programmi della fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi.
Il Presidente, ovvero in caso di sua assenza o per sua delega il membro più anziano di età del C.d.A. :
- compie ogni atto di ordinaria amministrazione all'uopo espressamente delegato ed autorizzato in forza del presente statuto; per gli atti di straordinaria amministrazione è comunque sempre necessaria una delibera del Consiglio di Amministrazione.
- convoca e presiede il C.d.A. proponendo le materie da inserire nell'ordine del giorno;
- ha la firma legale della Fondazione e può dare delega, quando occorre, per l'esecuzione di singoli atti o gruppi di atti che vengano deliberati;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- sovrintende all'operato del Segretario nell'esecuzione delle delibere del Consiglio.
Il Tesoriere sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione.
Articolo 7.
Il Collegio dei Revisori dei conti della Fondazione è composto da due soci della Associazione AMD, nominati da ogni nuovo C.d.A. della Fondazione all'atto dell'Insediamento dello stesso, su proposta del Presidente e viene presieduto da un esperto della materia iscritto nell'Albo Professionale della Categoria, in accordo alle vigenti normative. I componenti del Collegio, scelti nell'ambito dei soci di AMD, durano in carica due anni con incarico rinnovabile una sola volta.
Ai Revisori dei Conti è affidata la vigilanza sulla gestione amministrativa della Fondazione.
Essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.
Articolo 8.
A norma di legge in materia di ONLUS, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione, previsti da questo Statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti da parte della Fondazione.
Articolo 9.
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalla dotazione iniziale della somma di denaro di Euro 100.000.00 (centomila virgola zero zero) disposta nell'atto di costituzione della Fondazione;
- da beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione liberale, donazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione.
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economiche, finanziarie e patrimoniali svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione .
Le rendite, il patrimonio e le risorse della Fondazione, gli eventuali avanzi di gestione, devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi della Fondazione, in osservanza della letto d), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460: vi è espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione o fondi o riserve durante la vita della Fondazione.
Articolo 10.
L'esercizio finanziario ha inizio il primo giugno e si chiude il 31 maggio di ogni anno. Entro il 30 settembre di ogni anno il C.d.A. deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il C.d.A. deve inoltre approvare entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Articolo 11.
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
La Fondazione si estingue:
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente per la gestione corrente
- quando diviene impossibile raggiungere gli scopi istituzionali della Fondazione.
La causa di estinzione sarà fatta constare da delibera del C.d.A. L'estinzione sarà dichiarata dall'autorità governativa, come per legge, su istanza di chiunque o d'ufficio, nel caso che la Fondazione abbia conseguito il riconoscimento. Finché questo non verrà conseguito, ai sensi dell'art. 15 del Codiçe Civile, il fondatore potrà revocare l'atto costitutivo.
In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, in ogni caso, ai sensi
dell'art. 10 comma 1 letto f) del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni, a favore dell'Associazione fondatrice o di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 12.
Per quanto non espressamente previsto in questo Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4/12/97 n. 460 e successive modifiche.
F.to Giacomo Vespasiani
F.to Stanislao Lostia
F.to Luca Monge
F.to Sergio Leotta
F.to Fiorella Masciotta
F.to Notaio Flavia Colangelo
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